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Sabato 22 febbraio 2020

“In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e straordinari sul Coronavirus. Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Una richiesta che ho portato all’attenzione dei colleghi di Governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle prossime ore”.

Così la Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che ha diffuso il suo messaggio su Facebook. “Una precauzione – prosegue la Ministra - che a mio avviso si rende necessaria in questo scenario. Il Governo e le autorità sanitarie stanno facendo un lavoro serio e scrupoloso tenendo conto di un quadro che muta rapidamente".

 

 

DECRETO DI EMERGENZA  CORONA VIRUS

 Art. 1

  1. Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica.
  2. Tra le misure possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area.

b) divieto di accesso al Comune o all’area interessata.

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di venti e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza.

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi.

f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero.

g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa.

i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al compartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva:

j) Chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 ddella legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;

k) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale

l) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3:

m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quello che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalitàà a distanza:

n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.

Art. 2

Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.

Art. 3

Le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Salute, sentito il ministro dell’Interno, il ministro della Difesa, il ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché il presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il presidente della Conferenza dei presidente delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni.

  

SOSPENSIONE VISITE DI ISTRUZIONE, NESSUN RISCHIO CONTENZIOSO PER LE SCUOLE

La sospensione dei viaggi di istruzione non espone né le scuole e nemmeno il ministero dal rischio contenzioso. A regolamentare il tutto è l’art. 41 e in particolare il comma IV del codice del turismo che recista:

 “4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.

In questo caso ci troviamo davanti ad una circostanza per nulla evitabile e per di più che coinvolge, oltre il territorio nazionale, l’intera Europa e non solo.

 

CORONAVIRUS, CONFERENZA STAMPA AL TERMINE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 PAGINA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEDICATA AL CORONAVIRUS

 

04 marzo 2020

Coronavirus, Azzolina: attività didattiche sospese fino al 15 marzo

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado dal 5 al 15 marzo 2020.

 

Decreto 04 marzo 2020 

09 marzo 2020

 

Dichiarazione alla stampa del Presidente del Consiglio

 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. 

Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale.

È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. 

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

 

Sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile

Decreto 09 marzo 2020

 

 

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